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Roma, 14 novembre
2014
Circolare n. 199/2014
Si rammenta che entro il 16 novembre dovrà essere versato
per la prima volta il nuovo contributo al Fondo
di solidarietà residuale previsto, con effetto dall’1 gennaio 2014, dalla
legge n. 92/2012 per le imprese con oltre 15 dipendenti non rientranti
nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali. Il primo versamento
si riferisce al solo mese di ottobre, mentre per il periodo pregresso
gennaio–settembre il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 16
dicembre senza applicazione di alcuna mora. Dal prossimo mese il versamento del
contributo in questione dovrà essere effettuato secondo modalità e tempistiche
ordinarie.
Per venire incontro alle imprese che solo a partire da novembre
si vedranno attribuire dall’INPS lo specifico codice OJ (indicante le aziende tenute al
versamento del nuovo contributo), lo stesso Istituto ha previsto la possibilità
di effettuare entro il 16 dicembre anche il pagamento relativo a ottobre sempre
senza applicazione di alcuna mora. Le imprese in questione dovranno comunque
rispettare la scadenza del 16 novembre per gli adempimenti informativi da
effettuare tramite la dichiarazione Uniemens.
Si
rammenta che sono tenute al versamento del contributo in questione le aziende
con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente
nel terziario; in caso di aziende svolgenti attività di logistica l’obbligo è
limitato a quelle tra 16 e 50 dipendenti, ovvero anche di dimensione superiore
qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS con la
circolare n.58/2000 di rientrare nel campo di applicazione degli ammortizzatori
sociali previsti per le imprese commerciali (CIGS e
mobilità).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.158/2014
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 12.11.2014
Messaggio n. 8673
OGGETTO: Circolare
n. 100 del 2 settembre 2014. Fondo di solidarietà residuale. Definizione ambito
di applicazione e chiarimenti.
Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con messaggio
n. 6897 dell’8 settembre 2014 sono state fornite indicazioni in merito alla
istituzione del Fondo di solidarietà residuale - avvenuta con decreto
ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 – e alla relativa disciplina di
finanziamento.
In merito alla definizione di particolari aspetti
inerenti l’ambito di applicazione del citato Fondo l’Istituto ha chiesto
ulteriori chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha
precisato[1] quanto segue.
1) Settori esclusi in conseguenza della costituzione
Fondo di solidarietà ex articolo 3, commi 4 e 14, Legge n. 92/2012.
Le imprese operanti nel settore del personale dipendente
delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto
pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione
sulle acque interne e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel
campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e
barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale, sono da
escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo
di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, per tali
settori alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure
finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo
3, comma 4, della Legge n. 92/2012.
Pertanto, la tabella indicata nel messaggio n. 6897
dell’8 settembre 2014 è da intendersi modificata, in conseguenza all’esclusione
delle imprese classificate con CSC 1.15.01 (in presenza del CA 2B), 1.15.02 e
1.15.03.
Inoltre, il Ministero vigilante ha comunicato che sono
stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà per
il settore del lavoro in somministrazione. Ne consegue l’esclusione di tale
settore dal versamento al Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
il personale somministrato.
In conseguenza, sono escluse dal campo di applicazione
del Fondo di solidarietà residuale le imprese di somministrazione lavoro
classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice
di Autorizzazione 9A.
Al riguardo, il Ministero ha precisato che, per tale
specifico ambito, qualora non si addivenisse al completamento dell’iter per
l’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 16 della Legge n.
92/2012, l’Istituto dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al
Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2014.
Rimane, invece, l’obbligo nei riguardi del Fondo di
solidarietà residuale con riferimento al personale occupato dalle imprese di
somministrazione per il funzionamento della struttura (posizioni con CSC 70708
senza 9A).
Con riferimento al requisito occupazionale (più di 15
dipendenti nel semestre precedente), previsto dall’articolo 3, comma 19, della
legge 92/2012, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di inserire
nelle citate posizioni il previsto codice di autorizzazione 2C, ricorrendone i
presupposti.
2) Settori Credito e Credito cooperativo.
Con riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di
applicazione dei Fondi di solidarietà istituti per i settori del Credito e del
Credito Cooperativo è stato rappresentato che i decreti n. 83486/2014 e n.
82761/2014 hanno determinato l’adeguamento dei Fondi di solidarietà già
istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996 alle
norme di cui all’articolo 3 della Legge n. 92/2012, senza mutare l’ambito di
applicazione. Sono, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà
residuale tutte le imprese classificate con c.s.c.
6.01.01 e 6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e
“3F”, in presenza del requisito dimensionale.
***
Si forniscono, inoltre, le seguenti ulteriori
indicazioni.
Al presente messaggio viene allegata una nuova tabella in
cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico
contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti
nell’ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce la tabella allegata al
messaggio n. 6897/2014. Si evidenzia che il possesso delle citate
caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale,
che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro
normativo e amministrativo di riferimento.
Si ricorda che tutte le imprese appartenenti ai settori
interessati mantengono l’attribuzione del codice di autorizzazione “0J”, a
prescindere dal requisito dimensionale. L’obbligo contributivo insorge solo al
momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale
media del semestre precedente.
Con riferimento alle imprese classificate con c.s.c. 6.02.01, si rileva che il decreto n. 78459/2014 ha
esteso l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le imprese di
assicurazione a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di
assicurazione assistenza, alle aziende controllate da imprese di assicurazione
o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali
ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di
assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo
settore di attività della società capogruppo.
Sono, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di
solidarietà residuale tutte le imprese, con più di quindici dipendenti nel
semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01
e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “2V”.
Si rende noto che, nel rispetto delle previsioni
normative e delle istruzioni di cui al punto n. 3.1 della circolare n.
100/2014, l’Istituto ha provveduto, in via centralizzata, all’attribuzione del
codice “0J” (Fondo residuale) anche alle imprese classificate nel settore “2”,
con codice di autorizzazione “0V” (Azienda non rientrante nell’elencazione di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).
Ulteriori verifiche relative alle imprese classificate
nel settore “2” e prive del codice di autorizzazione “0V” dovranno essere richieste
dall’azienda alla sede territoriale competente.
Le imprese classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con
più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di
finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del
limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto
della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche
quello della mobilità.
Si ribadisce che le imprese che operano con più posizioni
contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale
computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare
comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire
l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo
significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei
contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.
A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente
i codici “0J” e “2C”.
Si conferma, altresì, che, nell’ipotesi in cui l’impresa
eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto,
il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione
al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.
***
Con riferimento al versamento delle competenze arretrate
dovute per il periodo gennaio - settembre 2014, si rappresenta che il datore di
lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento
al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il
rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di
svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile del
versamento all’Inps anche della quota a carico del lavoratore.
Ne consegue che l’eventuale mancata rivalsa nei confronti
del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’obbligo contributivo.
Sempre con riferimento al versamento delle competenze
arretrate dovute per il periodo gennaio - settembre 2014, le aziende che
abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014 devono procedere al
versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS
relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento
<CausaleADebito> e la compilazione degli
elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>.
Il versamento del contributo con modello F24 si effettua
indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la
causale RC01.
La procedura di iscrizione automatizzata dei datori di
lavoro verrà aggiornata secondo le indicazioni del messaggio n. 6897 dell’8
settembre 2014 e del presente messaggio.
Le sedi territoriali sono invitate ad effettuare le
opportune verifiche sugli inquadramenti avvenuti dalla data del 1° settembre
2014, alla data di pubblicazione del presente messaggio.
Per le attività non suscettibili di inquadramento
automatizzato - sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di
maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con
dipendenti – la valutazione in merito all’attribuzione del CA “0J” deve essere
effettuata dalla sede INPS di competenza al momento dell’attribuzione del
corretto inquadramento previdenziale.
Le sedi provvederanno anche alla verifica della
correttezza degli inquadramenti previdenziali per le matricole cessate in caso
di riattivazione.
Con esclusivo riferimento alle aziende che in conseguenza
delle indicazioni fornite nel presente messaggio, di cui la tabella allegata
costituisce parte integrante, si vedranno attribuito il codice “0J” soltanto
nel corso del corrente mese di novembre, allo scopo di consentire
l’aggiornamento dei relativi sistemi di rilevazione ed elaborazione dei dati
necessari per l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi in
discorso, vengono dettate le seguenti istruzioni:
a. gli adempimenti informativi afferenti al contributo di
competenza ottobre 2014 saranno effettuati, attraverso la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, con l’utilizzo del codice “M131”
dell’elemento <CausaleADebito> e la
compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>.
Pertanto, con il flusso Uniemens di novembre 2014
saranno rese note le informazioni (retribuzione imponibile e contributo al
fondo residuale) relative al complessivo periodo gennaio-ottobre 2014. Con
riferimento agli emolumenti afferenti alle competenze a decorrere da novembre
2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell’aliquota
complessiva che, anche per le aziende di cui si tratta, comprenderà il
contributo al Fondo di solidarietà residuale;
b. il versamento del contributo al Fondo di solidarietà
residuale relativo al mese di ottobre 2014 sarà effettuato entro il 16 dicembre
2014 congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza
applicazione di sanzioni e interessi. A partire dalla contribuzione ordinaria
al Fondo di solidarietà residuale relativa a novembre 2014 valgono le regole
ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo
adempimento degli obblighi contributivi.
Il
Direttore Generale
Nori
_________________________________
(1) Cfr. nota prot. 40/0002949 del
28 ottobre 2014.
Tabella Fondo di
solidarietà residuale
Settore |
CSC CA |
Industria |
1.XX.XX con
4A
escluso se 3X |
1.XX.XX con 1D escluso se 1M o 3T |
|
1.XX.XX con 1E o 1F |
|
1.18.08
escluso se 1M |
|
1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01 |
|
Agricoltura |
5.01.02 con
1D |
Terziario |
7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 |
7.04.01 |
|
7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 |
|
7.06.01 – 7.06.02 |
|
7.07.01 – 7.07.02 |
|
7.07.04 |
|
7.07.05 escluso
se 3X |
|
7.07.06 |
|
7.07.08 escluso
se 5J o 5K o 9A |
|
7.07.07 |
|
7.07.XX con 4A
esclusi se 5K o 5J |
|
7.07.09 escluso se 1M |
|
Enti Pubblici |
2.01.01 – 2.01.02 con
0V |
Credito |
6.01.01 – 6.01.02 escluso se 3D o 3F |
Assicurazioni |
6.02.01 escluso se 2V |
Sono escluse le
imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già
istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo
Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P
(Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza);
3D (Credito) |
Sono escluse
le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007: |
|
94.11.00 Attività di organizzazioni economiche
e di datori di lavoro |
94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di
ordini e collegi professionali |
94.12.20 Attività di associazioni
professionali |
94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori
dipendenti |
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose
nell’esercizio del culto |
94.92.00 Attività dei partiti e delle
associazioni politiche |
94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 -
94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. |
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico |
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per
uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati
per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
99.00.00 Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali. |
99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori |
99.99.98 Cantieri lavoro allievi |
99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato
(portiere e addetto alle pulizie) |